Art. 25 — Pena di morte
[1]La pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare.
[2]La pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione.
[3]Le norme per l'esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.
[4]Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s'intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva