Art. 252 (Codice penale militare di guerra)Tribunali militari territoriali di guerra

[1]Ai tribunali militari territoriali di guerra appartiene la cognizione:

[2]1° dei reati commessi da militari non appartenenti ai corpi o servizi indicati nell'articolo precedente;

[3]2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, non comprese nel numero 2° del primo comma dell'articolo precedente, e per i quali esse sono sottoposte alla giurisdizione militare di guerra;

[4]3° dei reati commessi dai prigionieri di guerra nemici durante la prigionia;

[5]4° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi da militari o da altre persone appartenenti alle forze armate nemiche; 5° dei reati commessi dai prigionieri di guerra italiani durante la loro prigionia presso il nemico, e del reato preveduto dall'articolo 218.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art252 · fonte su Normattiva