Art. 256 — Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che e' chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva