Art. 108 — Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile
[1]Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.
[2]La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva