Art. 258Circostanze attenuanti

Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 252 e dal primo comma dell'articolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, alla pena di morte e' sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla meta' a due terzi.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art258 · fonte su Normattiva