Art. 265 — Proscioglimento di alcuno degli imputati
[1]Durante l'istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall'imputazione le prime, rinvia le altre all'Autorita' giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.
[2]Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non v'e' luogo a rimessione; e l'Autorita' giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva