Art. 265Proscioglimento di alcuno degli imputati

[1]Durante l'istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall'imputazione le prime, rinvia le altre all'Autorita' giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.

[2]Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non v'e' luogo a rimessione; e l'Autorita' giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art265 · fonte su Normattiva