Art. 271 (Codice penale militare di guerra) — Norma generale
Quando si procede con istruzione formale, gli atti preliminari all'istruzione sono dal pubblico ministero inviati, con le sue richieste, al giudice istruttore, il quale procede all'istruzione formale secondo le norme della procedura penale militare di pace, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva