Art. 253 (Codice penale militare di guerra)Norme di competenza territoriale

[1]Nei casi indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo del commesso reato, o, se questo non e' conosciuto, al tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui l'imputato si e' costituito o e' stato arrestato.

[2]Se il luogo del commesso reato non e' noto e l'imputato non si e' costituito e non e' stato arrestato; e' competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.

[3]Nei casi indicati nel numero 5° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo dove e' stabilito il centro di raccolta dei prigionieri rimpatriati, o, in mancanza di questo, dove il prigioniero si costitui' o fu arrestato.

[4]Nel caso preveduto dal comma precedente, se l'imputato non si e' costituito e non e' stato arrestato, e' competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art253 · fonte su Normattiva