Art. 28 (Codice penale militare di guerra)Potere del comandante di condonare le pene

[1]Durante lo stato di guerra, il comandante supremo ha il potere di condonare, mediante provvedimenti individuali, le pene detentive non superiori a un anno e le pene pecuniarie, inflitte dai tribunali militari di guerra.

[2]Lo stesso potere spetta, durante lo stato di guerra, al comandante di un corpo di spedizione all'estero per operazioni militari in regioni fuori d'Europa.

[3]Il condono della pena si ha come non conceduto, se, durante lo stato di guerra, il condannato commette un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva o un'altra piu' grave.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art28 · fonte su Normattiva