Art. 257 (Codice penale militare di guerra) — Connessione di procedimenti
[1]Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di piu' tribunali militari di guerra, il tribunale supremo militare, ove non ritenga necessario o utile separare i procedimenti nell'interesse della giustizia o del servizio o della disciplina militare, designa il tribunale militare di guerra per la cognizione del reato o dei reati. Tuttavia, in nessun caso puo' essere designato un tribunale militare di guerra diverso da quelli territoriali, per la cognizione di reati soggetti alla competenza di questi ultimi.
[2]Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di tribunali militari di guerra e procedimenti di competenza di altri tribunali militari, il tribunale supremo militare, ove non ritenga necessario o utile separare i procedimenti per i motivi indicati nel comma precedente, designa un tribunale militare non di guerra, per la cognizione del reato o dei reati.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva