Art. 263 (Codice penale militare di guerra)Conflitti di giurisdizione e di competenza

[1]Sui conflitti fra l'Autorita' giudiziaria ordinaria e l'Autorita' giudiziaria militare di guerra decide la corte di cassazione.

[2]Sui conflitti fra tribunali militari di guerra e altri tribunali militari, o fra piu' tribunali militari di guerra, decide il tribunale supremo militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art263 · fonte su Normattiva