Art. 288 (Codice penale militare di guerra)Sentenze dei tribunali militari di guerra

[1]Contro le sentenze dei tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata, di piazza forte, di bordo e straordinari non e' ammessa alcuna impugnazione.

[2]Contro le sentenze dei tribunali militari territoriali di guerra e' ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, che funziona, in questo caso, quale tribunale supremo militare di guerra, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art288 · fonte su Normattiva