Art. 299 (Codice penale militare di guerra)Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari: norme di competenza

[1]I procedimenti penali, pendenti davanti ai tribunali militari di guerra e la cui cognizione appartiene all'Autorita' giudiziaria militare a' termini degli articoli 264, comma secondo, e 265, sono rimessi ai procuratori militari del Re Imperatore presso i tribunali militari non di guerra, osservate le norme seguenti:

[2]1° se i procedimenti sono contro militari appartenenti a corpi non disciolti, essi sono rimessi al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare nella cui circoscrizione territoriale il corpo ha la sua sede;

[3]2° se i procedimenti sono contro militari appartenenti a corpi disciolti, essi sono rimessi al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare del luogo del commesso reato, o, se detto luogo non e' noto, di quello in cui ha sede il corpo dal quale derivava il corpo disciolto;

[4]3° se i procedimenti concernono reati commessi in territorio estero, essi sono rimessi al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare piu' vicino alla sede del tribunale militare di guerra.

[5]Se sorgono divergenze o difficolta', il tribunale supremo militare designa il tribunale militare che deve giudicare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art299 · fonte su Normattiva