Art. 431 — Revisione
[1]Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 401.
[2]Se la revisione e' ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva