Art. 431Revisione

[1]Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 401.

[2]Se la revisione e' ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art431 · fonte su Normattiva