Art. 30 — Sospensione dall'impiego
[1]La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.
[2]Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva