Art. 30Sospensione dall'impiego

[1]La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.

[2]Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art30 · fonte su Normattiva