Art. 303 — Arresti, ispezioni o perquisizioni
Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva