Art. 416 — Atti di polizia giudiziaria in territorio estero
[1]Quando sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti civili, l'ufficiale incaricato della istruzione ne informa il comandante, il quale, per l'esecuzione, si rivolge alle Autorita' locali e al Regio console italiano, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi.
[2]Se il territorio estero e' occupato militarmente, l'ufficiale procede direttamente agli atti indicati nel comma precedente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva