Art. 416Atti di polizia giudiziaria in territorio estero

[1]Quando sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti civili, l'ufficiale incaricato della istruzione ne informa il comandante, il quale, per l'esecuzione, si rivolge alle Autorita' locali e al Regio console italiano, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi.

[2]Se il territorio estero e' occupato militarmente, l'ufficiale procede direttamente agli atti indicati nel comma precedente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art416 · fonte su Normattiva