Art. 313 — Casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio
[1]Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
[2]1° di un reato contro la fedelta' o la difesa militare;
[3]2° di mutilazione o simulazione d'infermita' per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;
[4]3° di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena piu' grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.
[5]Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, quando l'imputato e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni stabilite dall'articolo 102 del codice penale per la dichiarazione di abitualita' nel delitto, ovvero e' assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, o e' sottoposto a liberta' vigilata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva