Art. 316Revoca e nuova emissione del mandato di cattura

[1]In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

[2]Fuori dei casi preveduti dall'articolo 313, il giudice, in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene piu' necessario mantenere il mandato di cattura, puo' revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.

[3]La revoca e' disposta con ordinanza.

[4]Il mandato di cattura gia' revocato o convertito puo' essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art316 · fonte su Normattiva