Art. 328 — Esperimenti giudiziali
Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 312 del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva