Art. 341Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare

Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorita', provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facolta' di proporre la questione di competenza nel dibattimento.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art341 · fonte su Normattiva