Art. 349Assenza dell'imputato

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[1]Se l'imputato non si e' potuto arrestare, o e' evaso prima della sentenza di rinvio a giudizio, questa e' notificata nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, osservata anche la disposizione dell'articolo 355 di questo codice; ed e' posta all'ordine del giorno del corpo e della nave a cui l'imputato appartiene; al quale effetto, essa e' trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra.

[2]Se l'imputato non appartiene a un corpo o a una nave, la sentenza e' notificata mediante affissione alla porta della sua abitazione e a quella dello stabilimento a cui eventualmente sia addetto.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art349 · fonte su Normattiva