Art. 364 — Applicazione delle norme del codice di procedura penale
[1]Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.
[2]Si applica altresi' la disposizione del penultimo comma dell'articolo 356 di questo codice.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva