Art. 364Applicazione delle norme del codice di procedura penale

[1]Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.

[2]Si applica altresi' la disposizione del penultimo comma dell'articolo 356 di questo codice.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art364 · fonte su Normattiva