Art. 370Deliberazione della sentenza

[1]Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale.

[2]Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o, a parita' di grado, dal giudice meno anziano.

[3]Il dispositivo della sentenza e' firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, e' unito agli atti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art370 · fonte su Normattiva