Art. 370 — Deliberazione della sentenza
[1]Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale.
[2]Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o, a parita' di grado, dal giudice meno anziano.
[3]Il dispositivo della sentenza e' firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, e' unito agli atti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva