Art. 375 — Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto
Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva