Art. 383Poteri del presidente o del giudice relatore delegato

[1]Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

[2]Puo' anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

[3]Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perche' l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art383 · fonte su Normattiva