Art. 397 — Annullamento con rinvio
[1]Ferme in ogni altra parte, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 543 del codice di procedura penale, se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo e' rinviato ad altro tribunale militare.
[2]Il tribunale supremo militare puo' anche ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva