Art. 407 — Sostituzione di pene
[1]Se con la sentenza non e' stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.
[2]Il provvedimento e' notificato al condannato, a pena di nullita'.
[3]Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva