Art. 407Sostituzione di pene

[1]Se con la sentenza non e' stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.

[2]Il provvedimento e' notificato al condannato, a pena di nullita'.

[3]Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art407 · fonte su Normattiva