Art. 411Esecuzione di pene accessorie

[1]La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dalla Autorita' militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

[2]Il pubblico ministero provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art411 · fonte su Normattiva