Art. 411 — Esecuzione di pene accessorie
[1]La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dalla Autorita' militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.
[2]Il pubblico ministero provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva