Art. 54 (Codice penale militare di guerra) — Intelligenze o corrispondenza con il nemico
[1]Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, e' punito con la morte con degradazione. 38a
[2]Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena puo' essere diminuita.
[3]Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorche' non accettata, la pena e' della reclusione non inferiore a quindici anni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva