Art. 54 (Codice penale militare di guerra) — Intelligenze o corrispondenza con il nemico
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[1]Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, e' punito con la morte con degradazione.
[2]Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena puo' essere diminuita.
[3]Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorche' non accettata, la pena e' della reclusione non inferiore a quindici anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva