Art. 54 (Codice penale militare di guerra)Intelligenze o corrispondenza con il nemico

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[1]Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, e' punito con la morte con degradazione.

[2]Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena puo' essere diminuita.

[3]Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorche' non accettata, la pena e' della reclusione non inferiore a quindici anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art54 · fonte su Normattiva