Art. 56 (Codice penale militare di guerra) — Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo
Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, ma senza autorizzazione o contro il divieto dei regolamenti o dei superiori, entra in comunicazione o corrispondenza con una o piu' persone delle forze armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, e' punito con la reclusione da uno a sette anni; e, se trattasi di fatto abituale o, comunque, se ricorrono circostanze di particolare gravita', con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva