Art. 67 (Codice penale militare di guerra) — Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico
[1]Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorita' competente, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, ovvero compie atti diretti a procurarsele, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva