Art. 66 (Codice penale militare di guerra) — Rivelazione di segreti militari al nemico
[1]Il militare, che rivela al nemico, in tutto o in parte, lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una operazione o spedizione, gli accampamenti o le posizioni, i segnali di qualunque natura, i luoghi di rifornimento, lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, combustibili, viveri o denari; o, in generale, comunica al nemico documenti, oggetti o notizie, che possono produrre il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, e' punito con la morte con degradazione. 38a
[2]Se dal fatto non puo' derivare il vantaggio o il nocumento enunciato nel comma precedente, si applica l'ergastolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva