Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE DAL GRADO - SISTEMA DI IRROGAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Avendo la Corte gia` escluso la possibilita` di emettere decisioni autoapplicative articolate, contenenti previsioni diversificate o alternative, per sopperire alla rigorosa automaticita` della pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 58 del cod.pen.militare di pace, che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entita` del fatto, va dichiarata manifestamente inammissibile la relativa questione di legittimita` costituzionale in assenza di profili nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 230, comma terzo, 58, 219 e 29 cod.pen.militare di pace in quanto consentono che la sanzione accessoria della rimozione dal grado, stabilita dall'art. 58 cod.pen. militare di pace, venga applicata automaticamente a reati diversi indipendentemente dallo loro gravita` e dall'entita` della pena principale inflitta). - Cfr. sent. n. 157/1985.
Riguarda ancheart. 29 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 230 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 219 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - SUPERIORE CHE CONCORRA CON INFERIORE IN UN REATO PUNITO CON PENA DETENTIVA - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEL GRADO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEL CONCORRENTE PURE RIVESTITO DI GRADO E NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI IMPIEGATI - GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE DELLA DIVERSITA' DI DISCIPLINA - SITUAZIONE NON PARAGONABILE CON LA STRUTTURA GERARCHICA DEGLI IMPIEGATI CIVILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 58 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui prevede la rimozione del grado nei confronti del superiore che concorra con inferiore in un reato militare punito con pena detentiva - pur lasciando perplessi per la rigorosa automaticita' della misura, che impedisce qualsiasi valutazione del giudice in ordine alla entita' del fatto e del concorso, per cui si appalesa opportuno un intervento legislativo (non potendo la Corte emettere sul punto decisioni autoapplicative contenenti previsioni diversificate o alternative) - non e' privo di razionalita', in quanto l'applicabilita' della sanzione accessoria solo al superiore gerarchico si ricollega alla responsabilita' che egli assume nella funzione di comando rispetto ai sottordinati, situazione questa di grande delicatezza nel contesto dell'ordinamento militare, per nulla paragonabile a quella esistente nell'ambito della gerarchia degli impieghi civili, con la conseguenza che la differenza di disciplina ha una sua valida giustificazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in quanto la rimozione non e' prevista pure per l'inferiore, ove sia anch'egli graduato, ne' la legge penale comune prevede un trattamento punitivo cosi' rigoroso per i pubblici impiegati concorrenti in reati non infamanti).
REATI MILITARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI SUPERIORE CON INFERIORE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile, per mancata prospettazione, nel testo dell'ordinanza di rimessione, degli elementi riguardanti la rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 della Costituzione, dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. (aumento di pena per il superiore concorso nel reato con un inferiore).
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - ORGANI DELLA GIUSTIZIA MILITARE - CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - SOTTOPOSIZIONE ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - PRETESO CONTRASTO CON IL DIVIETO DELLA ISTITUZIONE DI GIUDIZI SPECIALI ED IL PRINCIPIO DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - IUS SUPERVENIENS - SMILITARIZZAZIONE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - dell'art. 12 del r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122 (ordinamento giudiziario militare di pace) conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico per il servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonche' per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata ); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 (modificazioni dell'ordinamento della giustizia militare)); dell'art. 16 del citato r.d. n. 2316/1923; degli artt. 9, comma secondo, 15 e 50, comma secondo, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570 (rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali) e dell'art. 58, comma secondo, cod. pen. mil. pace. Nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale e' infatti entrata in vigore la legge 1 aprile 1981, n. 121, contenente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la quale, tra l'altro, dispone, negli artt. 3, 23, 71, 104, che l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile, che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' disciolto e gli appartenenti entrano a far parte della detta Amministrazione, che essi sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria e che i procedimenti pendenti a loro carico davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia, sicche' si appalesa necessario che il giudice a quo proceda a riconsiderare la situazione in base alla predetta nuova normativa. - O. nn. 5/1982; 111/1982.
Riguarda ancheart. 29 r.d. 2903/1923art. 50 r.d. 1022/1941art. 16 r.d. 2316/1923art. 78 r.d. 1210/1972art. 9 r.d. 1022/1941art. 12 r.d.l. 122/1931e altri 2