Art. 6 (Codice penale militare di guerra)Legge penale militare di guerra in relazione alle persone

[1]La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorche' il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra.

[2]Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art6 · fonte su Normattiva