Art. 155 — Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata
Nei casi preveduti dal numero 5° dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata e' punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva