Art. 155Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata

Nei casi preveduti dal numero 5° dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata e' punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art155 · fonte su Normattiva