Art. 78Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata

[1]E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla meta':

[2]1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;

[3]2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art78 · fonte su Normattiva