Art. 78 — Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata
[1]E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla meta':
[2]1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;
[3]2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva