Art. 77 — Alto tradimento
[1]((Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalita' dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, e' punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.
[2]E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva