Art. 77Alto tradimento

[1]((Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalita' dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, e' punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

[2]E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata)).

Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art77 · fonte su Normattiva