Art. 88 (Codice penale militare di guerra) — Omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico
E' punito con la reclusione militare fino a un anno chiunque, avendo raccolto manifesti, manoscritti, stampati o altri oggetti lanciati, o comunque diffusi, dal nemico, o essendone comunque venuto in possesso, non ne fa immediata consegna ai suoi superiori, se militare, ovvero ai carabinieri Reali o ad altra pubblica Autorita'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva