Art. 89Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio

[1]Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorita' militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art89 · fonte su Normattiva