Art. 89 — Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio
[1]Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorita' militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva