Art. 89-bis — Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio
((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:
- 1)senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
- 2)per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
- 3)si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
- 4)acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva