Art. 64 (Codice penale militare di guerra) — Esibizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di cose militari
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Autorita' militare, esibisce, espone, pubblica, vende o distribuisce fotografie, disegni, modelli o schizzi di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, ovvero delle posizioni delle forze armate dello Stato italiano o di uno Stato alleato, e' punito, se dal fatto puo' derivare il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva