Art. 90 (Codice penale militare di guerra) — Omesso rapporto
[1]Il militare, che, avendo avuto notizia del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, omette o ritarda di farne rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
[2]Se il colpevole e' un ufficiale, la pena e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva