Art. 91 (Codice penale militare di guerra) — Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorita' militare
[1]Chiunque, senza autorizzazione, con qualsiasi apparecchio o mezzo di locomozione aerea, vola o s'innalza sul territorio dello Stato, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[2]La pena e' aumentate, da un terzo alla meta', se il colpevole non obbedisce alla intimazione di discendere, o a qualsiasi altro ordine dell'Autorita' militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva