Art. 91 (Codice penale militare di guerra)Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorita' militare

[1]Chiunque, senza autorizzazione, con qualsiasi apparecchio o mezzo di locomozione aerea, vola o s'innalza sul territorio dello Stato, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[2]La pena e' aumentate, da un terzo alla meta', se il colpevole non obbedisce alla intimazione di discendere, o a qualsiasi altro ordine dell'Autorita' militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art91 · fonte su Normattiva