Art. 99 (Codice penale militare di guerra) — Circostanze aggravanti
[1]Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, si applica la reclusione militare:
[2]1° da due a sette anni, se dal fatto e' derivata l'impossibilita' di eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso;
[3]2° da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto e' derivata la perdita del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile.
[4]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva