Art. 106Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile

[1]Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

[2]Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione militare fino a cinque anni.

[3]Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art106 · fonte su Normattiva