Art. 121 (Codice penale militare di guerra) — Separazione dal capo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel piu' breve tempo possibile, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[2]Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il fatto e' commesso durante il combattimento o in presenza del nemico.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a cinque anni.
[4]Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva