Art. 146 (Codice penale militare di guerra) — Diserzione fuori della presenza del nemico
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[1]Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, tenuto conto della durata dell'assenza, il militare:
[2]1° che, essendo in servizio alle armi, si allontana senza autorizzazione dal reparto e ne rimane assente per un giorno;
[3]2° che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
[4]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 11 luglio 1959 · versione 0 su Normattiva