Art. 146 (Codice penale militare di guerra)Diserzione fuori della presenza del nemico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 11 luglio 1959. Leggi il testo vigente →

[1]Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, tenuto conto della durata dell'assenza, il militare:

[2]1° che, essendo in servizio alle armi, si allontana senza autorizzazione dal reparto e ne rimane assente per un giorno;

[3]2° che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

[4]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 11 luglio 1959 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art146 · fonte su Normattiva