Art. 156 (Codice penale militare di guerra) — Circostanza attenuante
Nei casi preveduti dalle sezioni precedenti, le pene stabilite per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata possono essere diminuite, se il colpevole si costituisce prima che siano trascorsi dieci giorni di assenza.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva