Art. 156 (Codice penale militare di guerra)Circostanza attenuante

Nei casi preveduti dalle sezioni precedenti, le pene stabilite per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata possono essere diminuite, se il colpevole si costituisce prima che siano trascorsi dieci giorni di assenza.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art156 · fonte su Normattiva